Il Duello
(Dal Libro “Il sangue dell'Onore” di Marco Cavina - GLF Editori Laterza 2005;
“Codice Cavalleresco Italiano” di Jacopo Gelli - Editore-Libraio della Real Casa Miliano 1926) ( e altri studi...)
(Gli argomenti esposti sono riportati come dai testi, con piccole modifiche,
in ordine cronologico, a spezzoni, ed in base alla mia valutazione,
di interesse, al fine di poter essere spunto di approfondimento)
(“La Monomachia”= “L’uno contro l’altro armato” 900 D.C.)
Il Duello giudiziario, detto anche “Pugna o Monomachia”, fu la più diffusa fra tutte le Ordalie. Consisteva nella lotta di una o più coppie di combattenti, preceduta da invocazioni alla Divinità. Il culto di Dio vi si accoppiava al culto delle armi e della forza fisica.
Il mondo culturale germanico, considerò la “Monomachia” come specifica istituzione.
Il Duello Giudiziario, come la guerra, fu monopolio degli aristocratici, professionisti a cavallo, cosiddetti milites, e ne divenne privilegio cetuale. Tra etica feudale ed etica Cavalleresca era, anzitutto, il culto della “Fides”, della “Parola data”, viceversa il peccato capitale del Cavaliere era la menzogna.
Per poter sfidare un aristocratico a duello, lo sfidante doveva anzitutto dar prova di appartenere ad una stirpe parimenti aristocratica cioè di milites.
Quando, nell’Opera Arturiana, i Cavalieri della Tavola Rotonda si interrogano su quale sia la qualità per eccellenza del Cavaliere, Merlino tronca la disputa indicandola nell’assoluta incapacità di mentire: “O Cavaliere bugiardo” non compie semplicemente una delle tante azioni censurabili, ma incrina brutalmente la “Bellezza”, l’ordine archetipo del mondo.
Questa pratica era istituto antico, ma ancora vitale nel 1200 Italiano: la sua legittimità si rinnovava alle norme Longobardo-Franche. Il suo declino sarà evidente solo nell’avanzato 1300.
Federico II, allorché intese limitare il ricorso al Duello Giudiziario nelle vesti di Re di Sicilia, si rivolse a <<Cavalieri e Nobili del nostro Regno>>.
È dalla chiesa, e dal diritto Canonico, che provennero le condanne più intransigenti. Verso il 1140, nel decretum (II, 2, 5, 22 : <<Monomachiam>>) – Primo fondamento del diritto canonico – Graziano aveva riportato un bravo di un decreto di Papa Niccolò I che negava il Duello Ordalico: <<Nel nuovo testamento la Monomachia non è recepita. Per certo non accogliamo come legale la Monomachia, che non troviamo sia mai stata ordinata e che, benché leggiamo che taluni l’adottarono come la sacra scrittura tramanda per il Santo Davide e Golia. Tuttavia in nessun caso la Divina Autorità sancì mai che sia tenuta per legge, poiché essa e quanti la praticano sembrano soltanto tentare Dio>>
Nel 1234 il Liber Exstra di Gregorio IX, sulla scorta del III concilio Lateranense, andava a trattare del Duello Ordalico e del Duello in Torneo, immediatamente dopo la sezione concernete l’omicidio (5, 12): la prima percezione ne diventava quella di un esemplare e nefanda occasione di morte. In verità sin dal titolo si circoscriveva ai chierici la portata normativa delle sanzioni ( 5. 14: <<De Clericis pungnantibus in duello>>). Il religioso che avesse partecipato ad un duello, sia come attore sia come convenuto, cadeva nella irregularitas e doveva essere deposto da ogni incarico ecclesiale, senza che potesse scusarsi in alcun modo adducendo la consuetudine locale.
Era fatta salva la sola dispensa del Vescovo, ma a condizione che non avesse avuto luogo la morte o la mutilazione di uno dei duellanti.


